Alla luce di quanto stabilito dalla circolare dell’16 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero della Salute sono state precisate le disposizioni del regolamento (UE) 1169/2011 relative agli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale e precisamente nell’Allegato V, punto 19 del Reg. (UE) 1169/2011.
In particolare, il punto 19 dell’allegato V estende la deroga all’obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento (UE) n. 1169/2011, agli “alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.”
L’esenzione riguarda tutta la produzione artigianale e precisamente i prodotti preconfezionati ottenuti in piccole quantità e venduti in ambito locale (territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini).