UOVA DI GALLINA


INFORMAZIONI DA RIPORTARE SUL CARTELLO DI VENDITA PER LA PRODUZIONE PROPRIA

SECONDO I REGOLAMENTI (CE) 1234/2007 E 589/2008 sono state previste regole specifiche per i produttori agricoli che vendono le uova direttamente al consumatore finale nella propria azienda o su aree pubbliche. L’allevatore non è libero di esercitare la vendita come vuole, ma deve osservare le poche regole che gli sono imposte.

La vendita delle uova, è consentita nel luogo di produzione o nell’ambito di un’area territoriale compresa entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione, in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta.

  • Per i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole devono essere esposti nel punto di vendita il nome e l’indirizzo del produttore. Devono tuttavia, essere conservate in un deposito idoneo, nel rispetto della normativa sanitaria, in attesa della vendita. L’allevamento deve essere registrato al Servizio Veterinario competente.
  • Allevamenti aventi fino a 250 galline, le uova se vendute direttamente al consumatore nel luogo di produzione vale lo stesso del caso precedente. Per la vendita in aree pubbliche devono essere marchiate con il codice del produttore. La registrazione al servizio Veterinario è richiesta e nell’istanza va precisata la tipologia di allevamento (biologico, all’aperto)
  • Per allevamenti oltre i 250 capi è previsto l’obbligo di un centro di imballaggio riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) 853/2004. Le uova a questo punto, vengono imballate e riportano tutte le indicazioni previste per tale tipologia (categoria, categoria di peso, metodo di allevamento, codice del produttore, termine minimo di conservazione)

21 Luglio 2020 Senza categoria

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