MATERIALI ED OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI – MOCA


Sono definiti “materiali a contatto” quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola quali pentole, posate, piatti e bicchieri, i recipienti e contenitori, le pellicole-fogli etc)

I materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che comunitari. Nell’ambito della normativa nazionale con il D.M. 21.3.1973 e s.m.i. vengono stabilite le norme relative all’autorizzazione ed al controllo dell’idoneità degli oggetti preparati con materiali diversi e destinati a venire a contatto con sostanze alimentari.

Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro) stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre direttive specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche etc). Tra i regolamenti comunitari si segnala anche il Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In particolare il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti elencati nell’allegato I del Regolamento n. 1935/2004 e le loro combinazioni, nonché i materiali ed oggetti riciclati vanno fabbricati nel rispetto delle norme generali e specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, definite in lingua inglese come Good Manufacturing Pratices (GMP).

Pertanto analogamente a quanto avviene nel settore alimentare, le imprese che svolgono attività connesse con qualunque fase della lavorazione, trasformazione e della distribuzione dei materiali ed oggetti devono istituire un sistema di controllo della qualità.

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 1935/2004, le misure specifiche di cui all’articolo 5 dello stesso Regolamento prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Una documentazione appropriata deve essere disponibile per dimostrare tale conformità e deve essere resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano. In generale la dichiarazione di conformità è un’assunzione di responsabilità da parte del produttore ed attesta l’idoneità del MOCA con il prodotto alimentare alle norme vigenti, nelle condizioni e con le eventuali limitazioni indicate, ivi compresi gli utilizzi previsti e, ove applicabile, le informazioni fornite dal cliente utilizzatore.

vige l’obbligo di registrazione degli stabilimenti sul portale del SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) competente per territorio della sede operativa. Lo sportello a sua volta invierà la comunicazione all’ASL di riferimento.

La registrazione riguarda tutte le aziende che svolgono una o più delle seguenti attività:

• produzione in proprio o per conto terzi di:
– materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti
– materie prime destinate alla produzione di MOCA.

• trasformazione di materie prime per la produzione di MOCA, ad es.:
– tetrapack ® e poliaccoppiati;
– formatura di vaschette in alluminio da fogli sottili e laminati;
– stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche
– stampa di pellicole;
– carte e cartoni.

• stampaggio materiali destinati alla produzione MOCA
• assemblaggio di macchinari, attrezzature, elettrodomestici destinati al contatto di alimenti, partendo da materie prime
• deposito ingrosso, comprendente la sola attività di stoccaggio e vendita all’ingrosso di MOCA
• importazione
• distribuzione all’ingrosso di:
– materie prime per la produzione di MOCA
– MOCA destinati ad altri operatori economici o imprese alimentari, anche attraverso e-commerce.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione all’ASL competente le aziende che svolgono esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale.
Ricordiamo inoltre l’obbligo di predisporre apposito manuale di autocontrollo Haccp per la corretta gestione igienica e specifiche procedure per la rintracciabilità dei MOCA.

SANZIONI

In caso di mancata comunicazione, le aziende sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 9.000 euro.
Tale sanzione è applicabile nei seguenti casi:

– produzione o vendita di materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari sostanze pericolose per la salute;
– etichettatura MOCA non conforme e non in lingua italiana.

Sono previste sanzioni, da 1.500 a 80 mila euro, anche nei casi di:

• produzione, immissione in commercio, utilizzo di materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari sostanze pericolose per la salute;
• materiali che comportano un deterioramento delle caratteristiche organolettiche degli alimenti;
• pubblicità ingannevole;
• etichettatura non conforme e non in lingua italiana;
• mancato ritiro dal commercio di prodotti difettosi o pericolosi;
• produzione, detenzione o vendita di MOCA in assenza di procedure scritte inerenti la corretta gestione igienica Haccp;
•produzione, detenzione o vendita di MOCA in assenza di procedure di rintracciabilità da adottare in caso di necessità di ritiro di materiali difettosi o pericolosi.

Lo STUDIO ASSOVET è a disposizione per la predisposizione di:
• manuali di corretta prassi igienica HACCP;
• procedure per la rintracciabilità;
• elaborazione e invio della registrazione MOCA.


15 Giugno 2022 Senza categoria

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